IL TESTAMENTO INTERNAZIONALE
Con tale espressione si indica una forma particolare di testamento, introdotta dalla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, aggiuntiva rispetto alle forme di testamento esistenti in ognuno dei Paesi firmatari della Convenzione, valevole in modo pieno anche nel diritto interno di ognuno dei Paesi interessati.
Il testamento internazionale è il documento contenente le volontà del testatore e consegnato al notaio il quale, alla presenza di due testimoni, riceve l’atto contestualmente alla dichiarazione resa dal testatore che il documento stesso rappresenta il proprio testamento e che egli è a conoscenza delle disposizioni in esso contenute.
La legge 29 novembre 1990 n. 387 ha ratificato la Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 prevedendo, in tal modo, la forma citata come unica ammissibile per la formazione del testamento internazionale in Italia.
Il testamento internazionale può essere redatto da uno straniero nel territorio italiano, o da un cittadino italiano all’estero (in questo ultimo caso, qualora lo stato estero in cui il testatore ha formato il testamento internazionale abbia ratificato la Convenzione citata, saranno le norme dello stesso stato a prevederne le relative formalità).
A questo LINK è reperibile l’elenco dei Paesi aderenti alla convenzione.
Gli articoli da 3 a 7 dell’articolato annesso alla Convenzione stabiliscono le regole formali che caratterizzano il testamento internazionale.
Quindi, se il documento è redatto nelle forme previste dalla Convenzione, esso è valido, e bisogna solo verificare se lo Stato in cui è stato formato ha ratificato la predetta Convenzione.
Il testamento internazionale può essere scritto in qualsiasi lingua.
La data del testamento è quella in cui il notaio ha posto la sua firma e deve essere indicata alla fine del testamento.
La conservazione del testamento internazionale è regolamentata dalla legge in virtù della quale la persona abilitata è stata designata.
Se il testatore non ha manifestato dove intenda conservare il testamento, o abbia deciso di conservarlo in luogo diverso dallo studio del notaio, quest’ultimo gli consegnerà l’unico originale della scheda testamentaria, con un esemplare dell’attestato, mentre conserverà un altro esemplare dell’attestato che riporterà nel Repertorio degli atti di ultima volontà, considerandolo come un atto mortis causa, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti.
Se invece il testatore ha manifestato la volontà che la scheda sia conservata dal notaio, questi tratterà l’originale alla stregua di un olografo, acquisendolo come tale e riportando nel verbale di deposito sia il contenuto della scheda che quello dell’attestato che ne forma parte integrante.
Anche in questa seconda ipotesi bisognerà provvedere all’iscrizione a Repertorio e nel Registro Generale dei Testamenti.
Per la pubblicazione del testamento internazionale si debbono seguire le stesse formalità previste dal’art.620 del Codice Civile.