Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014
L’Agenzia delle Entrate afferma, in base alle disposizioni normative di riferimento, che ai fini della determinazione della plusvalenza nell’ipotesi di cessione di partecipazioni ricevute per donazione, il cedente deve assumere lo stesso costo o valore d’acquisto del donante. Tale valore può anche essere quello rideterminato, nell’ipotesi in cui il donante stesso abbia “rivalutato” la partecipazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, tuttavia, non è possibile sostituire l’intera posizione del donatario con quella del suo dante causa, di conseguenza il donatario in caso di successiva “rideterminazione” del valore non potrà scomputare l’imposta sostitutiva corrisposta dal donante.