MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Cassazione, sentenza 21 febbraio 2017, n. 4415, sez. II civile
CONTRATTI – MEDIAZIONE – Preliminare di compravendita – Immobile irregolare dal punto di vista urbanistico – Diritto alla provvigione – Sussiste.
Nel delineare la responsabilità del mediatore professionale deve escludersi che la relativa responsabilità possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella consistente nella verifica delle condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza, dovendosi osservare che una responsabilità del mediatore può porsi, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di abitabilità, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico. Ne consegue che una volta stipulato il contratto di compravendita il mediatore ha diritto alla provvigione nonostante la successiva risoluzione consensuale delle parti avvenuto perché è emerso che l’immobile non è provvisto di certificato di abitabilità.