Con risoluzione dell’1 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate ha affermato i seguenti principi:
A) per effetto del richiamo effettuato dall’articolo 20 della legge n. 10 del 1977 all’articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, ripristinato a decorrere dal 12 novembre 2014, deve ritenersi che gli atti di redistribuzione di aree tra co- lottizzanti, stipulati a partire dalla predetta data, possano beneficiare del regime di favore previsto dal citato articolo 32 (applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale), secondo i chiarimenti già forniti dall’amministrazione, tra l’altro, con la risoluzione 4 gennaio 2012, n. 1.
B) Con riferimento al trattamento applicabile all’operazione ai fini IVA, l’A.F. è dell’avviso che il negozio di “redistribuzione”- considerata la tipicità causale della fattispecie negoziale, la quale svolge una funzione meramente ripartitoria/distributiva e non una tipica funzione di scambio negoziale – non rientri nel campo di applicazione IVA. L’esclusione, tuttavia, non opera nell’ipotesi in cui sia previsto l’obbligo di versamento di conguagli in denaro ed uno dei lottizzanti, in danno dei quali si attua la redistribuzione, sia un soggetto passivo di imposta che pone in essere la cessione nell’esercizio di un’attività di impresa. In tal caso, infatti, l’operazione sarà soggetta ad IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria, in linea con i chiarimenti contenuti nei documenti di prassi citati dall’istante (cfr. risoluzioni 3 gennaio 1983, n. 250666, 16 dicembre 1986, n. 220210, 17 dicembre 2004, n. 156, 4 gennaio 2012, n. 1)