Agenzia delle Entrate – Risoluzione 53/E
Le questioni su cui l’Amministrazione Finanziaria si è espressa riguardano l’utilizzabilità, ai fini della rideterminazione, della perizia che sia stata giurata in data successiva al trasferimento del bene e le conseguenze fiscali dell’indicazione in atto di un valore inferiore a quello periziato.
Nei diversi gradi di giudizio pendono numerose controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, ai sensi dell’articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (TUIR), ridetermina la plusvalenza conseguente alla cessione di terreni, nei confronti di contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all’articolo 7 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, successivamente più volte prorogata. Com’è noto, ai sensi di tale disposizione, agli effetti della determinazione della plusvalenza, il contribuente può assumere – in luogo del costo o valore di acquisto – il valore del terreno rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che lo stesso sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
In sede di controllo gli Uffici disconoscono l’efficacia della rivalutazione effettuata e rideterminano la plusvalenza, sulla base delle seguenti contestazioni:
1) la perizia è stata giurata in data posteriore a quella della compravendita del terreno;
2) è stato indicato nell’atto di compravendita un valore inferiore a quello risultante dalla perizia giurata di stima.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni che si possono leggere nella Risoluzione 53/E, cliccando qui.