Il mezzo di pagamento più diffuso nelle transazioni immobiliari è l’assegno.
L’assegno bancario è un titolo di credito a vista, con il quale un titolare di conto corrente (traente) ordina alla Banca di pagare una somma di denaro a favore di un soggetto (beneficiario).
L’assegno bancario può essere all’ordine di una persona, oppure al portatore (senza indicazione del beneficiario), tranne che superi la soglia di Euro 2.000, per la quale la normativa antiriciclaggio impone che sia nominativo e con clausola di non trasferibilità.
E’ bene considerare che l’assegno bancario non garantisce il buon fine del pagamento, perché il titolare del conto potrebbe trarlo “a vuoto”, cioè senza disporre dei fondi necessari al pagamento, oppure potrebbe addirittura chiudere il conto corrente prima che l’assegno venga incassato.
Gli assegni “su piazza” (ovvero pagabili nello stesso Comune in cui sono stati emessi) devono essere incassati entro 8 giorni dalla data di emissione.
Gli assegni “fuori piazza” devono essere incassati entro 15 giorni dalla data di emissione.
Gli assegni bancari destinati al pagamento in uno Stato diverso da quello in cui sono stati emessi, devono essere incassati entro 20 giorni, se lo Stato è europeo, oppure entro 60 giorni, negli altri casi.
Durante il periodo di validità dell’assegno, chi lo ha emesso non può rifiutarsi di pagare, ne richiedere alla propria banca di non adempiere; una volta passati i termini di legge tuttavia il debitore può revocare l’ordine di pagamento.
Oltre i termini temporali sopra indicati, in caso di mancato pagamento il beneficiario non avrà titolo per la levata del protesto, ma l’assegno può essere ugualmente incassato se sul conto corrente del debitore ci sono ancora fondi sufficienti al pagamento e quest’ultimo non abbia richiesto alla propria banca la revoca dell’ordine di pagamento.
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L’assegno circolare è mezzo di pagamento più sicuro dell’assegno bancario, in quanto la somma per la quale viene emesso, è garantita dalla Banca ed è esigibile a vista (ovvero pagabile all’atto della presentazione) presso qualunque sede, agenzia o sportello della banca che lo emette.
Essendo un titolo di credito all’ordine (cioè intestato ad una persona determinata) non può essere al portatore. Oltre l’importo di 2.000,00 Euro sull’assegno dev’essere apposta la clausola di non trasferibilità.
Stante il fatto che l’istituto di credito emittente garantisce di pagare una certa somma a favore di un soggetto beneficiario indicato nell’assegno stesso, il rilascio di un assegno circolare dal parte della Banca è subordinato al deposito anticipato della somma indicata da parte del richiedente.
Conviene incassare l’assegno circolare entro 8 giorni se emesso “su piazza” o di 15 giorni se emesso in un Comune diverso, infatti oltre quei termini, pur non perdendo valore l’assegno, la Banca emittente lo potrebbe legittimamente revocare, senza che il beneficiario possa recriminare alcunchè.
L’assegno circolare perde invece valore solo dopo 3 anni dall’emissione (oltre quel termine si prescrive l’obbligazione di pagamento della Banca), tuttavia già dopo 30 giorni decade il diritto di regresso alla girata.
Decorsi i 3 anni, la somma portata dall’assegno circolare finisce nel fondo dei conti dormienti, dove solo chi ne ha chiesto l’emissione può andare a recuperare la somma fino alla prescrizione di 10 anni.
La differenza fondamentale tra l’assegno circolare e quello bancario è dunque la sicurezza della copertura ed buon fine del pagamento.
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Un discorso a parte va fatto per i pagamenti con assegni provenienti da Paesi esteri, perché molti Stati hanno regimi giuridici diversi da quello vigente in Italia.
In Italia gli assegni sono titoli di credito autonomi ed astratti, cioè contengono un’obbligazione di pagamento che è valida a prescindere dal rapporto per il quale sono stati consegnati (l’assegno viene pagato anche se il rapporto contrattuale sottostante è viziato).
Vi sono altri Paesi (specie quelli di common law) nei quali il pagamento può essere bloccato anche a fronte di contestazioni fondate sul rapporto sottostante fino a che non sia risolta la controversia (ad esempio contestazioni relative alla vendita), e Paesi in cui l’assegno non costituisce un titolo esecutivo di legittimazione, ma ha valenza esclusivamente probatoria (quindi il debitore può bloccare il pagamento dell’assegno tramite una semplice richiesta alla propria banca).
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Il bonifico bancario è un ordine che il titolare di conto corrente impartisce alla propria banca, di accreditare una determinata somma in favore di un altro soggetto (identificandolo tramite nome, cognome o ragione sociale, e codice IBAN). La banca, in virtù del rapporto di mandato con il proprio cliente, è tenuta a dare corso immediatamente il bonifico, non potendo procrastinare l’adempimento se non nel rispetto dei tempi tecnici necessari.
I trasferimenti di denaro tramite bonifico bancario o postale sono molto sicuri perché offrono una traccia ed una garanzia del pagamento effettuato, e con le moderne tecnologie possono essere gestiti online ed utilizzati per i pagamenti di operazioni contrattuali immobiliari e societarie in tempo reale.
Un bonifico può essere annullato solo fino al momento in cui è stato eseguito dalla banca e la somma accreditata sul conto del beneficiario. Da quel momento non sarà più possibile revocarlo.
Di regola è sempre possibile annullare un bonifico entro due ore dall’esecuzione dell’operazione, ma esistono sistemi per impartire alla banca ordini irrevocabili o di immediata esecuzione.
La banca invece non ha la possibilità di stornare di propria iniziativa la somma bonificata in favore di un determinato soggetto.
Per chi non ha nulla da nascondere, il bonifico bancario è il modo più semplice e sicuro per trasferire denaro da un conto a un altro e rende trasparente l’operazione sia nei confronti del fisco, che dei creditori.
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Le operazioni sul conto corrente vengono registrate e comunicate dalle banche all’Agenzia delle Entrate. I dati sono conservati nell’Anagrafe dei rapporti finanziari (una sezione dell’Anagrafe tributaria) e ad essi l’ufficio delle imposte può affacciarsi in qualsiasi momento per verificare la congruenza tra i depositi in banca o alle poste e i redditi dichiarati dai contribuenti.
Per questo ogni trasferimento di somma deve trovare una giustificazione: se si tratta di un compenso per l’attività lavorativa dev’essere fatturato o riportato nella dichiarazione dei redditi, se si tratta del corrispettivo di un affitto il contratto dev’essere registrato, se si tratta di un regalo o di un prestito, spetta sempre al contribuente dimostrare però la natura e la fonte del denaro ricevuto.
La copia di un contratto certificata da un notaio rende trasparenti di fronte al Fisco le ragioni del trasferimento di somme di denaro (compravendite, donazioni, ecc.).