DONAZIONI DI DENARO FRA PARENTI
Viene frequentemente chiesto al notaio se per effettuare donazioni di denaro fra parenti occorre rispettare particolari formalità.
La legge prevede che per la donazione di modico valore (ciò che si fa abitualmente in occasione di compleanni, festività e ricorrenze, con piccole somme di denaro o di beni mobili di valore limitato) non sono necessarie particolari forme, dunque il regalo può avvenire con la semplice consegna materiale del denaro, ma non spiega quando può considerarsi di “modico valore”. Per stabilirlo bisogna considerare principalmente le condizioni economiche del donante, ma anche il contesto: lo stesso importo può essere considerato “modico” per determinati soggetti e “non modico” per altri. Sostanzialmente possono essere considerate modeste le donazioni che non incidono in maniera significativa sulla ricchezza di chi dona, cosicchè più le condizioni sono agiate, più aumenta il valore dei regali che si possono fare. Si tratta evidentemente di un concetto “elastico”.
Quando la somma donata non è modica occorre documentare il trasferimento con un atto pubblico davanti al notaio, con la presenza di due testimoni, senza il quale la donazione è considerata nulla.
Il particolare formalismo serve ad attirare l’attenzione di chi sta donando sull’importanza del suo gesto, che lo priva di un bene o di un diritto senza ottenere nulla in cambio, e anche a consentire una verifica imparziale, da parte del notaio e dei testimoni, sull’effettiva volontà del donante. Una donazione eseguita in un altro modo non sarebbe valida.
Quando la donazione è regolare sotto il profilo della forma, non può essere revocata su iniziativa del solo donante, ma è necessario l’accordo di entrambe le parti. A questo principio generale fanno eccezione i casi di estrema gravità, per disposizione dell’autorità giudiziaria, per ingratitudine (quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante e dei suoi congiunti) e per sopravvenienza di figli. Ciò significa che, fatta eccezione per questi casi eccezionali, una volta che si sceglie di donare, non si può più tornare indietro.
Attenzione, dunque, ai trasferimenti gratuiti effettuati senza l’intervento del notaio, con un semplice bonifico bancario o una modifica nell’intestazione del conto titoli o di fondi di investimento. Questo trasferimento, o cambio di intestazione, eseguito con una firma fatta in banca, in realtà non è valido e la nullità potrebbe essere fatta valere, oltre che dal donante stesso, anche dai suoi eredi, che potrebbero chiedere la restituzione del denaro o dei titoli trasferiti in questo modo, o dagli eventuali creditori.
Merita di essere ricordata a riguardo la sentenza della Cassazione a S.U. 27.07.2017 n.18725, che ha affermato che il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi, ecc.) dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, a mezzo banca, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, per la quale occorre la forma solenne dell’atto pubblico, salvo che non abbia ad oggetto beni di modico valore.
In altri termini, la donazione senza la dovuta forma è nulla ed espone il donatario al rischio della restituzione indipendentemente dal fatto che la donazione sia o meno lesiva dei diritti della legittima successoria; invece in caso di donazione formalmente valida il rischio di impugnazione è limitato all’ipotesi di lesione della quota di legittima.
E’ bene ricordare anche che se l’importo che si intende donare è inferiore a 2.000 euro, si può utilizzare denaro contante, mentre per importi superiori vige l’obbligo di utilizzare strumenti di trasferimento tracciabili (ad esempio bonifico bancario o assegno non trasferibile).
Da altra prospettiva è utile fare presente che quando la donazione di denaro ha lo scopo di dotare il beneficiario delle somme necessarie per l’acquisto di beni di un certo valore (per esempio un auto o un immobile) è decisamente utile formalizzare la donazione con l’atto notarile, anche per scongiurare eventuali accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate e la contestazione di irregolarità tributarie: il fisco potrebbe chiedere chiarimenti sulla provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto del bene e se il contribuente non sarà in grado di provare la provenienza donativa del denaro, si potrà presumere che si tratti di redditi non dichiarati, o prestiti non registrati.
Il principio di funzionamento del redditometro è molto semplice: se un soggetto dichiara di guadagnare 1000 euro ma può concedersi una vita agiata grazie ai regali in denaro da parte di genitori e generosi parenti, dovrà necessariamente poter dimostrare che si tratta di denaro donato e non di guadagni irregolari. Ma se la donazione è avvenuta in contanti, in caso di accertamento sarà impossibile dimostrare una cosa del genere.
La comune diffidenza a formalizzare le donazioni con atto notarile derivano dal timore di dover incontrare spese inutili e/o elevate, ma da questo punto di vista è bene sapere che le donazioni tra parenti stretti (figli, genitori, coniugi) sono esenti da imposta di donazione quando hanno per oggetto somme inferiore ad 1 milione di Euro e scontano l’imposta del 4% quando superano quella soglia, mentre che quelle tra parenti meno stretti (fratelli e sorelle) sono esenti da imposta di donazione quando hanno per oggetto somme inferiore a centomila Euro e scontano l’imposta del 6% quando superano quella soglia.
Per sfatare falsi luoghi comuni, è giusto precisare che le spese notarili per l’atto pubblico sono generalmente di entità paragonabile alle commissioni vengono richieste dalle banche per un normale investimento di fondi.
Da ultimo vale la pena di ricordare che attraverso le donazioni non si possono aggirare le norme che regolano la successione: il disponente potrà distribuire il proprio patrimonio attraverso donazioni o con testamento, ma solo nel rispetto della quota di legittima riservata agli eredi necessari. Se all’apertura della successione gli eredi legittimari venissero a conoscenza del fatto che il defunto ha effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile e dunque si è verificata una lesione della quota di legittima, potrebbero intervenire con l’azione di riduzione, che ha lo scopo di reintegrare detta quota, riducendo dapprima quanto disposto dal testamento e, se questo non risultasse sufficiente, anche le donazioni fatte in vita.
Leggi: Cassazione Ordinanza 27665/2020
Leggendo la massima della sentenza della Cassazione n.7442 del 20 marzo 2024, potrebbe sorgere qualche dubbio, che merita di essere dipanato.
Per i giudici tributari l’ordine di bonifico impartito dal donante alla banca ha natura di negozio giuridico unilaterale, il cui perfezionamento si ha tra la banca e l’ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti l’incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento, attraverso la quale si realizza il fine di liberalità, producendo l’effetto di una attribuzione gratuita.
Per i giudici civili, invece, l’operazione bancaria tra il donante e il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale (la donazione) tra gli stessi concluso e rimasto esterno. Soltanto tale accordo realizza il passaggio di valori da un patrimonio all’altro, «e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo (art. 1411 cod. civ.) considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l’ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l’istituto di credito in séguito al contratto intercorso fra quest’ultimo e l’ordinante».
Per quanto sembri emergere un’aporia tra le due impostazioni giurisprudenziali, esse in realtà si muovono su piani distinti, senza creare alcuna alterazione nel sistema, perché diverso è l’oggetto dei giudizi. In sede civile il procedimento è volto ad accertare se il negozio è affetto o meno da vizi che lo rendano invalido od inefficace; nel procedimento che si svolge in àmbito tributario l’oggetto della domanda è la legittimità della pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria.
Da tale impostazione discende che «l’inosservanza della forma pubblica richiesta dall’art. 782 cod. civ. e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sul piano civilistico, a tutela del donante, nessuna conseguenza producono sul piano tributario».