Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
Il 25 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 22 giugno 2016, n. 112, che disciplina disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.
L’ambito soggettivo è ben delimitato, infatti non sono comprese quelle situazioni in cui la disabilità sia conseguenza del naturale invecchiamento o, comunque, da patologie legate alla senilità ed, ancora, le circostanze dove risultino genitori in grado di fornire un adeguato sostegno familiare: i destinatari della normativa, come si ricava dall’art. 1, comma 2, sono i disabili “gravi”, come definiti dall’art. 3, comma 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, che definisce tali coloro la cui autonomia personale, correlata all’età, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
La legge prevede essenzialmente di incentivi di natura fiscale essa: intende “agevolare” le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus.
Per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l’art. 5 prevede un incremento (da euro 530 ad euro 750) dell’importo dei premi detraibili a fini IRPEF (nel limite del 19%), riferiti a premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte e finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
In tema di reddito complessivo delle persone fisiche, è stato innalzato l’importo deducibile delle somme versate a titolo di erogazione liberale e donazione nei confronti di trust e fondi speciali, ora previsto nella misura del 20% di euro 100.000, in luogo del precedente 10% di euro 70.000.
Per l’istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione (art. 6) , è disposto:
– l’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni all’atto della separazione patrimoniale;
– l’applicazione delle imposte ipo-catastali e di registro in misura fissa all’atto della separazione patrimoniale;
– l’esenzione da imposta di bollo per gli atti relativi alla gestione dei patrimoni separati;
– una maggiore detraibilità delle erogazioni liberali effettuate da privati;
– possibili agevolazioni IMU, condizionate però all’autonomia dei Comuni.