A seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 3868 del 17 luglio 2015 anche in Regione Lombardia si registra uno specifico aggiornamento della disciplina riguardante la certificazione energetica degli edifici, sia per meglio esplicitare quanto già contenuto nella previgente disciplina, sia per riformulare alcuni passaggi di rilevante novità.
Queste sono in sintesi le novità di maggiore rilievo:
1) viene attribuita alla società “Infrastrutture Lombarde S.p.A.” la funzione di Organismo regionale di Accreditamento, ed il ruolo di accertatore ed esattore delle sanzioni pecuniarie;
2) viene riscritta la norma che escludeva l’obbligo di certificazione energetica per gli edifici di rilevanza artistico-culturale di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n.42, includendovi anche quelli che rientrano nei piani di recupero dettati dallo strumento urbanistico locale;
3) viene prevista un’anticipazione dell’entrata in vigore dei requisiti di prestazione energetica per gli edifici ad impatto energetico “quasi zero”, al giorno 1 gennaio 2016 (per tutte le tipologie di edifici, senza distinzione tra pubblici e privati);
4) continuano ad essere vigenti, ai fini delle relazioni tecniche progettuali da accompagnarsi alle richieste di abilitazione edificatoria per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni maggiori, nonchè per le riqualificazioni energetiche degli edifici, i requisiti di prestazione energetica di cui alla vecchia D.G.R. 8745/2008, fino al 31.12.2015;
5) divengono rilevanti ai fini della certificazione energetica degli edifici, anche gli immobili privi di impianti, in quanto costituenti comunque un involucro edilizio e, come tale, suscettibile di classamento energetico (com’è previsto nelle disposizioni nazionali). Da questo momento restano esclusi dall’obbligo della certificazione, in conformità alla normativa nazionale, soltanto gli immobili allo stato rustico (in corso di costruzione), i ruderi, i manufatti costituiti dal solo scheletro esterno e privi di tamponature esterne e di finiture. Sparisce dunque la possibilità di servirsi per gli edifici privi di impianti della “certificazione negativa”, mentre diviene tecnicamente possibile redigere l’APE anche per gli edifici privi di impianti.
6) vengono valorizzati, ai fini energetici, non solo gli impianti di riscaldamento, degli impianti di fornitura e distribuzione dell’acqua calda per scopi igienico sanitari, degli impianti di climatizzazione in genere, ma anche degli impianti di raffrescamento e dei sistemi elettrici od elettronici per il trasporto ed il trasbordo di persone e/o cose all’interno degli edifici (ad esempio impianti ascensore, montacarichi, scale o corsie mobili, ecc.).
7) restano confermati i casi di esclusione dall’obbligo di allegazione dell’APE agli atti traslativi di beni immobili previgenti (cessione di sole quote immobiliari, di diritti reali parziari, atti divisionali). Attenzione al caso della donazione di immobili: le norme non prevedono l’obbligo di allegazione, ma resta pur sempre fermo l’obbligo di dotazione, quindi quand’anche la copia dell’APE non venisse esibita al notaio ai fini dell’allegazione, resterebbe comunque fermo l’obbligo di dotare l’immobile dell’attestato.
8) viene espressamente escluso l’obbligo di allegazione dell’APE ai provvedimenti giudiziali di assegnazione immobiliare a seguito di procedure esecutive, singole o concorsuali.
9) l’APE non potrà più riferirsi ad un complesso condominiale (come avveniva in passato), anche quando tutte le unità che lo compongono abbiano una medesima destinazione e siano serviti dal medesimo impianto, appartengano ad un medesimo proprietario o siano sottoposti ad una medesima amministrazione.
10) tra le cause di incompatibilità del certificatore, viene espressamente inserita la rilevanza del rapporto parentale ai sensi dell’art.16.1 del Decreto Regionale 6480 del 30 luglio 2015.