La Legge 4 agosto 2017 n.124 ha dato concreta attuazione alla possibilità di chiedere il deposito del prezzo (o del saldo) a mani del notaio, in occasione di operazioni di compravendita immobiliare o di aziende.
Tale opportunità (per la verità concessa alle parti anche prima della nuova disposizione) viene affinata e resa ancor più sicura, attraverso l’istituzione del c.d. “conto dedicato” nel quale le somme depositate a mani del notaio debbono necessariamente confluire.
In buona sostanza le somme di cui viene chiesto il deposito a mani del notaio, sono ora insensibili alle vicende che possono riguardare il venditore ed il notaio stesso (non sono pignorabili, nè sequestrabili).
L’opportunità si evidenzia come una maggior garanzia offerta all’acquirente, il quale ha l’occasione di garantire dal punto di vista economico il risultato dell’operazione immobiliare (o di acquisto di aziende), in modo tale che il prezzo venga consegnato al venditore dopo aver effettuato la trascrizione e verificato l’insussistenza di formalità pregiudizievoli ulteriori, oppure una volta eseguite le obbligazioni di volta in volta richieste (ad esempio cancellazioni di ipoteca, pagamento di spese condominiali arretrate, liberazione dell’immobile, ecc.).
Si tratta, in sostanza, di garantire all’acquirente che sia incorso nella – rara – disavventura di trovarsi una formalità pregiudizievole sopravvenuta ed a lui opponibile, una tutela sul piano economico, che gli consenta di poter affrontare tale evenienza gestendola con la collaborazione del venditore e del notaio.
A fronte di ciò, c’è solo un sacrificio del venditore, che deve attendere pochi giorni per incassare il prezzo.
Maggiori dettagli nell’opuscolo dedicato ad illustrare l’argomento.