La Legge di Bilancio 2018 (Legge, 27/12/2017 n.205, G.U. 29/12/2017) introduce nuove disposizioni per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell’attività d’impresa.
Per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli possono stipulare con imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c. o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un “contratto di affiancamento” che comporta la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l’imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore.
L’affiancamento non può avere durata superiore ai 3 anni.
Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell’azienda ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 8 della legge n. 590/1965.
Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato allo IAP, ai sensi dell’articolo 1 D.Lgs. n. 99/2004 .
Il giovane imprenditore ha accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del D.Lgs. 185/2000 (mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento).