DECRETO 26 giugno 2015 – Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il decreto, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2015, ha approvato sia le nuove Linee Guida Nazionali della prestazione energetica degli edifici, che e nuove Linee Guida Nazionali per l’attestazione.
Il decreto (art. 4 c. 7) stabilisce anche che nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format approvato col decreto medesimo (Appendice C alle Linee Guida).
Con riguardo alla classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica nelle Linee Guida sono state introdotte diverse novità rispetto alla preesistente normativa, poiché, come rilevato nelle Linee Guida medesime, per il cittadino, proprietario o conduttore dell’edificio, è importante conoscere come la qualità dell’involucro edilizio e degli impianti contribuiscano al raggiungimento del livello di prestazione globale, al fine di poter mettere “a fuoco” le più significative carenze energetiche dell’edificio e orientare le priorità di intervento.
La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito.
ATTENZIONE:
Le nuove Linee Guide hanno modificato la scala di classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica. In precedenza erano previste 8 classi prestazionali: A+, A, B, C, D, E, F, G. Dal 1° ottobre 2015 invece bisognerà tener conto della più ampia scala di classificazione, comprendente 10 classi prestazionali (in pratica la classe A, prima suddivisa in due sottoclassi, A e A+, ora viene suddivisa in quattro sottoclassi: A1 (la meno efficiente), A2, A3 e A/4 (la più efficiente).
Le Linee Guida stabiliscono che nell’APE, oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’immobile, debbono essere riportati anche:
(i) la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, ovvero del fabbricato al netto del rendimento degli impianti presenti; tali informazioni sono fornite nella prima pagina dell’APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità;
(ii) gli indici di prestazione e la classificazione per gli edifici aventi le stesse caratteristiche dell’immobile oggetto di APE (zona climatica, esposizione, tipologia costruttiva e di utilizzo, ecc.). Tali informazioni sono fornite nella prima pagina dell’APE, nella sezione denominata “Riferimenti” posta accanto alla scala di classificazione; si precisa che giusta quanto previsto nelle Linee Guida, la compilazione del campo relativo alla prestazione energetica media degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di APE, è obbligatoria decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto di approvazione delle Linee Guida medesime (ossia dal 1° aprile 2017). A tal fine, l’ENEA metterà a disposizione le informazioni utili all’adempimento di tale obbligo.
(iii) gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile
(iv) le fonti, rinnovabili e non rinnovabili, utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno dell’immobile.
(v) i consumi annui stimati di energia secondo un uso standard dell’immobile stesso.
(vi) gli indici di prestazione energetica dei singoli servizi.
Le Linee Guida propongono un format completamente rinnovato per l’APE (riportato nell’Appendice B delle Linee Guida), format elaborato tenuto conto delle esperienze nazionali ed europee maturate negli anni di applicazione della direttiva 2002/91/CE e per una migliore efficacia comunicativa
ATTENZIONE:
Dal 1° ottobre 2015 l’APE dovrà essere redatto in conformità al nuovo format approvato con il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 ed allegato alle nuove Linee Guida (Appendice B).
Un APE redatto dopo il primo ottobre 2015 in conformità ai modelli previgenti deve ritenersi invalido e non utilizzabile per i fini per cui è richiesto (ad esempio per l’allegazione ad un atto traslativo a titolo oneroso).
Ovviamente potranno essere ancora utilizzati, per tutti i fini per cui sono richiesti (compresa l’allegazione ad un atto traslativo a titolo oneroso), gli attestati rilasciati, sulla base delle previgenti normative ed in conformità ai precedenti modelli, anteriormente al 1 ottobre 2015.
Quindi gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima del 1 ottobre 2015, in conformità alle disposizioni normative vigenti all’epoca del loro rilascio, potranno ancora essere utilizzati, anche dopo il 1 ottobre 2015, se ed in quanto ancora in corso di validità.
Si rammenta al riguardo che giusta quanto disposto dall‘art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005, l’attestato energetico ha una validità temporale massima di dieci anni, a condizione che:
- non siano stati eseguiti, nel frattempo, interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell’edificio e che ne rendano obbligatorio l’aggiornamento;
- che siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalle normative vigenti.
Al fine di consentire il controllo circa la sussistenza di quest’ultima condizione (sub b) l’art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005 prescrive che i libretti di impianto debbano essere allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica. In ordine alle modalità da osservare, ai fini dell’allegazione dei libretti di impianto all’attestato di prestazione energetica.
Dal 1° ottobre 2015, pertanto, bisognerà prestare particolare attenzione a tali nuove disposizioni che potrebbero riflettersi anche sulla circolazione immobiliare. Si rammenta che la mancata allegazione dell’APE ad un atto traslativo a titolo oneroso comporta l’applicazione a carico delle parti di una sanzione pecuniaria (da €. 3.000,00 ad €. 18.000,00). Si potrebbe, di conseguenza, correre il rischio di vedersi applicata detta sanzione qualora venisse utilizzato un APE non valido, in quanto privo di una delle informazioni “essenziali”.
Annunci commerciali
Le Linee Guida nel ribadire quanto già disposto nel decreto ministeriale cui sono allegate, prevede che nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportino gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, nell’annuncio commerciale, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, dello specifico prospetto (il cui format è riportato nell’Appendice C delle Linee guida) nel quale debbono essere indicate le seguenti informazioni:
– la classificazione dell’immobile oggetto di attestazione (con indicazione se si tratta eventualmente di “edificio a energia quasi zero)
– l’indice della prestazione energetica rinnovabile
– le valutazioni in ordine alla prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato
ATTENZIONE:
L’obbligo di indicazione delle informazioni relative alla prestazione energetica dell’immobile negli annunci commerciali viene reso ora molto più stringente dalle Linee Guida: gli avvisi commerciali (esclusi quelli via internet e a mezzo stampa) debbono riprodurre un apposito prospetto conforme ad apposito format riportato nell’appendice C delle Linee Guida, comprendente tre sezioni, una per la classificazione (che riproduce il grafico contenuto anche nell’APE per rendere meglio comprensibile il grado di efficienza energetica), una per l’indice della prestazione energetica rinnovabile ed una per la valutazione della prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato. Ovviamente se per gli annunci eseguiti via internet o a mezzo stampa non vi è obbligo di utilizzo del nuovo format grafico riportato nell’appendice C delle Linee Guida, vi è, comunque, l’obbligo di indicazione dei dati energetici (indici di prestazione energetica dell’involucro, indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, classe energetica corrispondente).
Le Linee Guida oltre che a richiamare i casi di esclusione già previsti dalla normativa vigente (art. 3, c. 3, D.lgs. 192/2005), prevede ulteriori casi.
1) Casi di esclusione previsti dalla normativa vigente:
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 3, c. 3, lett. d) del D.lgs. 192/2005);
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del D.lgs. 192/2005);
- gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, c. 3, lett. c) del D.lgs. 192/2005);
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, c. 3, lett. e) del D.lgs. 192/2005). L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del D.lgs. 192/2005);
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, (art. 3, c. 3, lett. f) del D.lgs. 192/2005);
2) Nuovi casi di esclusione:
(i) gli edifici industriali e artigianali quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione; tale tipologia di fabbricati non è contemplata espressamente nell’art. 3 del D.lgs. 192/2005, ma all’esclusione di questi fabbricati si giunge applicando i principi ricavabili dal sistema; in questo senso si era già espresso anche lo Studio CNN in materia, la cui conclusione trova ora autorevole conferma nelle nuove Linee Guida.
(ii) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile; tale previsione era contenuta anche nelle previgenti Linee Guida (per effetto delle modifiche alle stesse apportate dal D.M. 22 novembre 2012).
(iii) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
– agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio;
– agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
anche tale previsione era contenuta nelle previgenti Linee Guida (per effetto delle modifiche alle stesse apportate dal D.M. 22 novembre 2012).
- iv) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del D.lgs. 192/2005 (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.). Anche tale tipologia di immobili non è contemplata espressamente nell’art. 3 del D.lgs. 192/2005, ma all’esclusione di questi manufatti si giunge applicando i principi ricavabili dal sistema; in questo senso si era già espresso anche lo Studio CNN in materia, le cui conclusioni sembra proprio siano state recepite in toto nelle Linee Guida.
Da segnalare che non è stata più riprodotta nelle nuove Linee Guida l’esclusione per gli edifici per i quali non è necessario garantire un confort abitativo e che invece era prevista nelle previgenti Linee Guida.