Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016
L’Agenzia delle Entrate ha mutato orientamento in merito alla modalità ed alla tempistica del pagamento richiesta per poter fruire del recupero del 36%-50% in caso di acquisto di un box/posto auto pertinenziale dal costruttore: d’ora in poi sarà ammessa la detrazione anche per pagamenti avvenuti prima del rogito definitivo o del relativo preliminare, purché il contratto di vendita o il preliminare che evidenzino il vincolo pertinenziale con l’abitazione dell’acquirente intervengano e siano registrati in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente nella quale questi intenda richiedere la detrazione. Quindi, qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica ed il carattere “pertinenziale” del box/posto auto rispetto ad una abitazione dell’acquirente, potrà essere comunque riconosciuta la detrazione prevista dall’art. 16, comma 1, lettera d) del T.U.I.R. che consente di detrarre il 36% della spese di costruzione dell’autorimessa sino ad un massimo di 48.000,00 euro (limiti peraltro temporaneamente aumentati al 50% e ad euro 96.000,00 dalla Legge di stabilità per l’anno 2016) comprovate da apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore stesso.
In particolare quando l’incasso delle somme da parte dell’impresa risulti attestato dall’atto notarile il contribuente potrà fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale. In tal caso la condizione per potersi veder riconosciuta la detrazione sarà quella di ottenere dal venditore, oltre alla usuale certificazione inerente il costo di costruzione dell’unità immobiliare interessata, anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il costruttore attesti che il corrispettivo accreditato a suo favore è stato incluso nella contabilità dell’impresa ai fini della sua concorrenza alla corretta determinazione del reddito della medesima.