La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) al comma 936, contiene norme volte a contrastare la falsa cooperazione.
Tra le altre, la novella interviene sulle disposizioni del codice civile in materia di governance cooperativa.
In particolare, all’articolo 2542 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: “L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma”.
La norma sancisce:
– l’incompatibilità assoluta della figura dell’amministratore unico con il modello dell’impresa cooperativa, prevedendo quindi l’obbligo di costituire organi amministrativi collegiali formati da almeno tre persone;
– in secondo luogo, la non applicabilità alle cooperative Srl della disposizione secondo la quale gli amministratori rimangono in carica fino a revoca da parte dell’assemblea.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dall’uno gennaio 2018.
Da quel momento è sorto l’obbligo quantomeno di convocare l’assemblea per provvedere alla nomina di un collegio di amministratori,composto da almeno tre membri.
L’art. 2631 del Cod.Civ. stabilisce che “Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci”.
L’assemblea per la nomina di un Consiglio di amministrazione in sostituzione dell’Amministratore unico dovrà quindi essere convocata entro il 31 gennaio 2018.