DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO.
IL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DEFINITIVAMENTE DAL SENATO
Il 14 dicembre 2017 l’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera dei Deputati, il ddl n. 2801, in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
Il disegno di legge, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta, disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici ed introduce l’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento, note anche come DAT, che costituiscono una sorta di testamento biologico.
In particolare, ai sensi dell’articolo 4 del disegno di legge, qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può rendere nelle forme descritte dal successivo comma 6 una dichiarazione anticipata di trattamento, nominando eventualmente una persona di fiducia che, nel caso in cui sopravvenga una sua incapacità, lo rappresenti nelle relazioni con il medico o con le strutture sanitarie.
La dichiarazione anticipata di trattamento può essere resa ai sensi del comma 6 con atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza.
Il comma 6 prosegue prevedendo che DAT possano essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare nel caso in cui versi in condizioni di impossibilità.
Le DAT sono rinnovabili, modificabili o revocabili, in ogni momento, con le medesime forme summenzionate oppure, nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impediscano di procedere alla revoca con tali forme, mediante dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
In base al medesimo comma 6, le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione tributaria, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.
Il provvedimento non contempla l’istituzione di un registro per la raccolta e la tenuta delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nonostante tale tema sia stato oggetto di ampio dibattito in sede parlamentare.
Nella versione approvata, infatti, il comma 7, si limita a prevedere che le regioni possano regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, ed il loro inserimento nella banca dati, lasciando in ogni caso al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.