Esenzione/riduzione IMU e TASI
L’abitazione principale sarà totalmente esente da IMU e TASI per proprietari ed inquilini, a condizione che non si tratti di immobili ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
L’esenzione si applica anche:
- nel caso si tratti di casa coniugale assegnata al coniuge in occasione di un procedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- nel caso in cui si tratti di immobili che appartengano a cooperative edilizia a proprietà indivisa e siano adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché – a seguito della legge Stabilità 2016 – qualora siano assegnati a soci studenti universitari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- nel caso di alloggi cosiddetti sociali;
- nel caso di alloggi non locati appartenenti a dipendenti delle Forze Armate trasferiti per motivi di lavoro.
La base imponibile ai fini del pagamento di IMU e TASI a partire dal 1° gennaio 2016 sarà ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli o genitori) a condizione:
- che il contratto di comodato sia registrato;
- che il comodatario utilizzi il bene in questione quale propria abitazione principale;
- che il bene oggetto di comodato non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- che il comodante, oltre al bene oggetto di comodato, sia titolare al più di un solo altro immobile adibito a sua abitazione principale in tutto il territorio nazionale, compreso il caso in cui si trovi nel medesimo Comune del bene oggetto di comodato, e purché quest’ultimo immobile non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.