Il Ministero dello Sviluppo economico, con una serie di FAQ pubblicate sul proprio sito, fornisce i primi chiarimenti per la corretta applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015, recante le modificazioni alla redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE).
Occorre infatti ricordare, che dal 1° ottobre, sono entrate in vigore le nuove disposizioni che prevedono, tra l’altro, l’utilizzo di un nuovo modello uguale per tutto il territorio nazionale, nonché di un modello ad hoc per gli annunci pubblicitari.
La norma ha inoltre modificato le classi energetiche, da G ad A4, prevedendo che il tecnico incaricato per la predisposizione del certificato debba effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione.
I decreti ministeriali del 26 giugno 2015 precisano in modo incontrovertibile che l’APE cessa la sua efficacia non solamente allo scadere del decennio, ma anche quando il proprietario o l’inquilino di un immobile non sottopongono alle manutenzioni periodiche gli impianti tecnici e in particolare quelli termici.
Tali interventi sono infatti obbligatori a livello nazionale, secondo quanto prescritto dal DPR 74/2013, ogni quattro anni per gli impianti “domestici”, dai 10 kW ai 100 kW, e ogni due per le potenze immediatamente superiori.
Tuttavia, a seconda della Regione in cui è ubicato l’immobile, è necessario fare riferimento a ciò che prescrive la disciplina regionale, visto che sulla tempistica quasi tutti i territori (anche quelli che hanno recepito con atto esplicito il decreto statale) seguono propri termini, in genere biennali.
In ogni caso, quale che si sia la norma locale di riferimento, in caso di inadempienza, “l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata”.
I libretti di impianto vanno allegati all’attestato (in formato cartaceo o elettronico), così come in Lombardia, Emilia Romagna o Veneto, l’APE deve essere allegato, quando c’è, al libretto stesso.
Diversa è la riproduzione cartacea del documento digitale che viene allegata agli atti di trasferimento degli immobili, che riproduce l’APE senza i libretti di impianto.
Il Ministero dello Sviluppo economico, con queste prime FAQ, cerca di risolvere i molti quesiti tecnici che i redattori degli attestati si sono trovati ad affrontare. Tra le risposte, vi sono però anche alcune considerazioni utili ai non addetti ai lavori.
In primo luogo (FAQ 7) si chiede, non essendovi norme transitorie, cosa succede per le pratiche edilizie in corso, per le quali la richiesta di permesso di costruire è antecedente all’entrata in vigore dei nuovi decreti. Al riguardo, il Ministero precisa che la redazione del documento a cura del direttore dei lavori (o di un tecnico da questi incaricato) avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso di costruire.
Tuttavia, poiché dal 1° ottobre vale solo la nuova procedura, nel campo “informazioni aggiuntive” del nuovo documento possono essere riportate la vecchia classe e la vecchia prestazione energetica.
Inoltre, poiché l’APE può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio, nel caso in cui vi siano destinazioni residenziali e non (FAQ 9), se tali zone possono essere considerate separatamente occorrerà procedere alla redazione di due attestati. Viceversa, laddove non sia possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio sarà valutato e classificato sulla base della destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.
Infine (FAQ 10), per intero edificio, per il quale si può predisporre un unico documento, si intende un immobile con una sola unità immobiliare quale potrebbe essere una villetta monofamiliare, una palazzina uffici oppure un hotel.
Viceversa, occorre predisporre un attestato per ogni unità immobiliare sita nell’edificio stesso.