L’ Art. 2929 -bis del Cod.Civ. introdotto dalla Legge 6 agosto 2015 n.132, di conversione del D.L. 83/2015, rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito” così dispone:
“Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonchè la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.”
In sostanza, il creditore ha un anno di tempo dalla data di trascrizione del vincolo di indisponibilità o della donazione per far pignorare l’immobile o il bene mobile registrato del debitore, anche senza avere ottenuto la revocatoria dell’atto.
Alla stregua di questa norma, il creditore può procedere in executivis, se munito di titolo esecutivo, e se si ritenga pregiudicato da un atto del debitore di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, avente ad oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito in data successiva a quella in cui è sorto il suo credito. Il creditore che voglia avvalersi di tale forma di esecuzione non necessita della previa declaratoria di inefficacia relativa dell’atto pregiudizievole, occorrendo soltanto che trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto stesso (decorso l’anno, dunque, egli potrebbe solo agire con l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.). Ai sensi dell’ultimo inciso del primo comma, il “creditore anteriore” può intervenire nell’esecuzione da altri promossa entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.
Sino ad oggi, il creditore che riteneva di essere leso da un atto dispositivo del debitore, poiché preordinato a diminuire la garanzia patrimoniale nei suoi confronti, doveva proporre un’azione revocatoria onde ottenerne la dichiarazione di inefficacia. Solo dopo questo momento, avrebbe potuto aggredire esecutivamente il bene. Con la modifica in discorso, invece, il creditore che reputi di essere danneggiato da un atto dispositivo (di cui al primo comma della norma) posto in essere dal debitore, ha immediata azione esecutiva, sempreché trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole (decorso l’anno, dunque, egli potrebbe solo agire con l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.).
Ora è dunque legittimato ad agire in executivis il creditore, munito di titolo esecutivo, che vanta un credito sorto in epoca anteriore all’atto dispositivo del debitore da cui si ritiene pregiudicato, sempreché trascriva il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.
Sostanzialmente – per usare un’espressione coniata dalla dottrina che già ha approfondito questo tema – la norma avrebbe introdotto una sorta di “inefficacia temporanea e relativa ex lege” dell’atto a titolo gratuito: infatti se il debito del disponente non dovesse venire onorato, il creditore potrà comunque agire esecutivamente sul bene vincolato o alienato, dovendosi ritenere l’atto costitutivo del vincolo o l’atto di alienazione, inefficace nei suoi confronti, a prescindere dall’esperimento vittorioso dell’azione revocatoria.
Quanto all’ambito applicativo, la norma discorre di atti del debitore, aventi ad oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri:
- di costituzionedi vincoli di indisponibilità;
- o di alienazione a titolo gratuito.
Possono escludersi dal suo ambito applicativo gli atti a titolo oneroso e pare essere preclusa la possibilità di attaccare, ai sensi della stessa, l’atto dell’acquirente del donatario. Vi rientrano solo gli atti di trasferimento a titolo gratuito e i vincoli di indisponibilità.
Il debitore, il terzo assoggettato ad espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono contestare i presupposti di cui al primo comma della norma (quali il pregiudizio, il tempo in cui è sorto il credito rispetto all’atto dispositivo, il titolo esecutivo, quantomeno nell’ipotesi di cui al primo comma), deducendo la mancata conoscenza da parte del debitore del potenziale pregiudizio delle ragioni creditorie, scaturente dall’atto posto in essere. La sede di tali contestazioni è quella delle opposizioni esecutive, e sembrerebbe:
- opposizione all’esecuzione se il bene sia rimasto nel patrimonio del debitore;
- opposizione di terzo all’esecuzione se il bene sia già entrato nel patrimonio del terzo.