Sono sospese, ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 11 del 2020 tutte le vendite fissate dalla sua entrata in vigore sino all’11 maggio 2020.
Si allega l’ordine di servizio emesso dalla seconda Sezione civile del Tribunale di Bergamo (procedure concorsuali ed esecuzioni forzate) in data 11 marzo 2020, che dispone la sospensione immediata di tutte le aste in corso e dei termini relativi agli adempimenti.
< ordine di servizio 11 marzo 2020 >
L’ordine di servizio emesso dal Tribunale richiama i primi Decreti Legge che hanno imposto il lockdown, ma per effetto dei Decreti successivamente promulgati, il termine di sospensione deve ritenersi prorogato sino all’ 11 maggio 2020.
Per le procedure per le quali la data di presentazione delle offerte sia scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 11 del 2020, il delegato procederà ad un differimento successivo alla data del 31 maggio 2020 dell’apertura delle buste e della gara sull’offerta più alta.
All’apertura delle buste si terrà la gara tra gli offerenti.
La data di differimento degli adempimenti in questione verrà comunicata alle parti e gli offerenti avranno cura di informarsi della presso lo studio del delegato della data del differimento. Ove l’offerente lo richieda, il delegato procederà, non appena possibile, alla restituzione delle cauzioni se versate a mezzo di assegno circolare e quanto prima se versate a mezzo bonifico bancario. In difetto l’offerta resterà ferma.
In ipotesi in cui la pubblicazione dell’avviso sia già avvenuta, ma i termini per le offerte non siano ancora spirati e scadano entro l’11 maggio 2020, le aste ben potranno essere differite a far tempo dal 31 maggio 2020, con riapertura dei termini per il deposito delle offerte. Il delegato comunicherà al PVP il provvedimento utilizzando l’evento “sospensione” indicando nel campo note la motivazione, perché tecnicamente consente di mantenere sul Portale la visibilità della inserzione per altri 60 giorni, procedendo al pagamento del relativo contributo. Qualora siano già state presentate offerte, il delegato, in ogni caso procederà quanto prima alla restituzione delle cauzioni versate a mezzo bonifico bancario, e non appena possibile se versate a mezzo di assegno circolare. Le offerte pervenute, in caso di fissazione di nuove aste non possono essere tenute ferme in quanto tecnicamente il sistema – in ipotesi di fissazione di nuova asta – consente la partecipazione solo a chi abbia presentato l’offerta e non riesce a “salvare” l’offerta presentata per un’asta precedente.
Ogni nuova vendita per la quale non sia già avvenuta la pubblicazione verrà auspicabilmente fissata solo a far tempo dal 31 maggio 2020.
Si valuti, infatti, che le misure necessariamente adottate dalle autorità preposte per il contenimento del contagio rendono prudente una stasi delle vendite forzate affinché il mercato non risulti oltremodo condizionato dall’emergenza in atto.
I giudici della Sezione valuteranno nelle prossime settimane se opportuno per favorire il più rapidamente possibile una ripresa del mercato- non appena sarà consentito accedere agli immobili in vendita – di disporre le vendite telematiche pure (non più miste) per azzerare i contatti personali in sede di esperimento di vendita.
Essendo sospesi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 11 dell’8.03.2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (quindi tutti i procedimenti civili e penali in genere), sono da intendersi sospesi sino all’11 maggio 2020 i termini per i depositi delle relazioni iniziali, periodiche e finali dei delegati alla vendita.
Sono altresì sospesi i termini per il versamento del saldo prezzo di aggiudicazione.
I decreti di trasferimento, che sino ad ora erano depositati in cartaceo in cancelleria, potranno altresì essere depositati in via telematica come allegati ad un documento di deposito, in formato .rtf. Si segnala tuttavia che non potrà essere assicurato per il momento neppure per questi una tempestiva evasione, operando la cancelleria delle esecuzioni immobiliari con personale più che dimezzato. Ove non vi siano ragioni di urgenza si invita in ogni caso dall’astenersi dal deposito delle bozze dei decreti di trasferimento, attese le ulteriori attività di accesso ai pubblici
uffici che l’emissione dei decreti di trasferimento comporta per i delegati e che al momento dovrebbero essere limitate al minimo per esigenze sanitarie. Ove vi siano ragioni di urgenza (es.mutuo contratto che prevede l’emissione del decreto di trasferimento entro una certa data), i delegati sono invitati a segnalare l’urgenza in sede di deposito telematico della bozza del decreto (utilizzando l’apposita campanella).
Approvazione progetti di distribuzione: Sono rinviate d’ufficio dai delegati le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione fissate sino all’11 maggio 2020 ai sensi dell’art.1 del Decreto Legge n. 11 dell’8.03.2020 e D.L. successivi a data successiva al 31.5.2020. Sempre al fine di ridurre i rischi di esposizione al virus, le parti che non intendano formulare osservazioni ai progetti di distribuzione redatti ex art.596 c.p.c. sono invitate a valutare l’opportunità di non presenziare alle udienze fissate davanti ai delegati.
I progetti si intenderanno approvati a mente dell’art.597 c.p.c.
CONVERSIONE DEI PIGNORAMENTI
Essendo sospesi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 11 dell’8.03.2020 e successivi D.L. i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (quindi tutti i procedimenti civili e penali in genere), sono da intendersi sospesi sino all’11 maggio 2020 i termini per i versamenti da effettuarsi nelle procedure di conversione del pignoramento, sia che il pagamento sia stato previsto a mezzo di libretto bancario che a mezzo di c/c.